Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere

Scadenza
Giugno 29, 2023
Settori
RICETTIVITA’
Tipologia beneficiario
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE

Finalità

Promozione degli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale.

Beneficiari

Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.) che alla data di presentazione della domanda:

IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE:

  1. a) esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l’attività:
  2. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
  3. ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

III. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;

  1. b) hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento;
  2. c) risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
  3. d) dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

  1. a) dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento – entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione – di SCIA o altro titolo abilitativo:
  1. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
  2. ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

iii. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;

  1. b) dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento;
  2. c) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale)

d) dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

Dotazione finanziaria

€ 30.000.000,00 (trentamilioni/00)

Caratteristiche dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto

Spese ammissibili

a) arredi macchinari attrezzature hardware e software;

b) opere edili-murarie e impiantistiche;

c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);

d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (conformemente all’articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021).

Intensità del contributo

Intensità massima del contributo 50%

fino a un massimo di € 200.000,00 (maggiorato a € 500.000,00 per le aree regionali colpite da crisi)

Investimento minimo ammissibile € 80.000,00

 

Realizzazione interventi

18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione

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